Società leader mondiale nell’automazione, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, scopre che il proprio dipendente ha rivelato / utilizzato files ed informazioni riservate; impiegato commerciale condannato!

Ricorderete l’articolo pubblicato sul nostro sito nel 2015, con il quale si segnalava il caso di una importante società veneta, assistita dallo studio Fantini – Cusinato – Massalin, che presentava denuncia / querela presso la Procura della Repubblica di Vicenza la quale procedeva con perquisizioni e sequestri. Ne scaturiva l’incidente probatorio disposto dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Vicenza -mediante perizia tecnica finalizzata alla copia forense dei files estratti dal materiale sequestrato (computer, chiavette USB, e-mail, etc.); operazione che ha consentito di dimostrare la mole di informazioni riservate / segrete copiate dal dipendente. La rapidità di quell’azione ha consentito la conservazione della prova del reato senz’altro utile nel futuro giudizio.

Orbene, il procedimento penale si è concluso lo scorso 14.06.2021 con la sentenza  di primo grado emessa -a carico dell’ex dipendente- dal Tribunale di Vicenza che lo ha condannato a tre mesi di reclusione ed al versamento di una provvisionale (acconto sul risarcimento dei danni) di euro 145.000,00 oltre alle spese processuali!

Il processo è stato articolato e complesso, ma ha consentito di dimostrate la grave violazione da parte dell’imputato dell’art. 622 del Codice Penale -Rivelazione di segreto professionale- il quale punisce “chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto…”. 

Il Tribunale si è riservato il deposito delle motivazioni della sentenza entro 90 giorni, che verranno pubblicate sul nostro sito.

Articolo Giornale di Vicenza 16.06.2021

Lo studio legale Fantini Cusinato & Massalin ottiene il sequestro giudiziario delle cambiali consegnate per la partecipazione ad un corso di formazione professionale organizzato da una nota società veneta. Ordinanza n. 6884 del 22.12.2020 Tribunale di Vicenza

Il Tribunale di Vicenza accoglie il ricorso promosso dallo Studio Fantini – Cusinato & Massalin a seguito del quale  ha attenuto il sequestro giudiziario di n. 18 cambiali fatte sottoscrivere al cliente, giovane alla ricerca di una formazione nel mondo dello spettacolo che gli potesse consentire futuri sbocchi professionali.

Pur essendo il contratto stato sottoscritto presso la sede della società, e dunque non risultando applicabile il Codice del Consumo, il Tribunale di Vicenza ha ritenuto legittimo il recesso formalizzato dallo studente il quale, resosi conto dell’entità dell’esborso economico (che in sede di sottoscrizione non gli venne prospettato), ebbe ad inviare lettera di recesso prima dell’inizio del corso.

Il Tribunale ha infatti chiarito che trovano applicazione “…le previsioni normative degli artt. 1372 e 1373 c.c. ed in particolare le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo per ultimo citato. Escluso, infatti, che nella fattispecie sia applicabile il primo comma dell’art. 1373 c.c. – non essendo stata convenzionalmente attribuita alla ricorrente, come già in precedenza evidenziato, la facoltà di recedere dal contratto dalla medesima sottoscritto – a parere del Giudicante trova, invece, applicazione la disciplina codicistica di cui al 2° comma dell’art. 1373 c.c., trattandosi di contratto di durata o di esecuzione continuata, in relazione al quale la ricorrente ha legittimamente esercitato il proprio recesso (…). Orbene, considerato che la ricorrente ha comunicato il proprio recesso in data 22.09.2020 (v. doc. 2 del fasc. della ricorrente), ossia dopo solo tre giorni dalla sottoscrizione del contratto, ritiene il Giudicante che sia conforme a giustizia e legittima la pretesa avanzata di sottoporre a sequestro le n. 18 cambiali tratte dalla medesima sottoscritte e consegnate alla società resistente”

La società è stata condannata anche  al rimborso delle spese legali.

Trattasi di una decisione importante che assicura adeguata tutela ai giovani maggiorenni, anche al di fuori dell’applicazione del Codice del Consumo.

Ordinanza n. 6884 del 22.12.2020- Tribunale Vicenza