FANTIN&CUSINATO_0092Lo studio Fantini – Cusinato assiste multinazionale nel ricorso alla CTR Veneto contro l’Agenzia delle Entrate. Sentenza n. 722/25/2015 Commissione Tributaria Regionale di Venezia

La CTR del Veneto ha accolto il ricorso presentato dallo Studio Fantini – Cusinato contro un avviso di accertamento in materia Ires e Irap con il quale veniva contestata la deducibilità ai fini di dette imposte di provvigioni passive in dipendenza di fatture emesse da società con sede in altro paese comunitario, con conseguente recupero a tassazione di un ingente importo.

In primo grado la società (assistita da altro studio professionale) risultava soccombente avanti la Commissione Provinciale di Vicenza.

La società, dunque, affidava incarico allo studio Fantini – Cusinato per interporre appello.

La difesa della Società Contribuente ha sostenuto tra l’altro, anche in forza di una articolata produzione documentale, che “il fisco non è legittimato a sindacare l’opportunità dei costi e degli oneri sostenuti dall’impresa: solo all’imprenditore spetta valutare la necessità dei costi relativi ad atti diretti a porre le premesse indispensabili per lo svolgimento o il rafforzamento di una data attività economica”

La Commissione Tributaria Regionale di Venezia, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso e, in totale riforma della sentenza di primo grado, annullava l’avviso di accertamento; le somme nel frattempo versate dalla Società sono state restituite dall’Amministrazione Finanziaria.

Società commerciale, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, scopre che il proprio dipendente infedele le ha sottratto files ed informazioni riservate.

Una importante società veneta, assistita dallo studio Fantini – Cusinato, presenta denuncia – querela presso la Procura della Repubblica di Vicenza la quale procede con perquisizioni e sequestri.

La successiva istanza di incidente probatorio formulata dallo Studio, recepita dalla Procura di Vicenza ed accolta dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Vicenza -mediante perizia tecnica finalizzata alla trasposizione dei files estratti dal materiale sequestrato (computer, chiavette USB, e-mail, etc.)- ha consentito di dimostrare in modo tranciante la mole di informazioni sottratte dal dipendente.

La rapidità di azione ha consentito la conservazione della prova del reato senz’altro utile nei futuri giudizi.