Lo studio legale Fantini Cusinato & Massalin ha difeso un assicurato contro una nota compagnia di assicurazioni. Sentenza n. 1966 del 30.09.2019 Tribunale di Vicenza

Il Tribunale di Vicenza accoglie l’azione presentata dallo Studio Fantini – Cusinato & Massalin finalizzata ad ottenere il pagamento dell’indennizzo spettante all’assicurato pari ad oltre 130.000,00 euro; indennità riconosciuta dal Tribunale di Vicenza come integralmente dovuta dalla compagnia di assicurazione.

La particolarità della decisione assunta dal Tribunale riguarda altresì la specifica condanna dell’assicurazione al risarcimento del danno da lite temeraria (art. 96 codice di procedura civile).

Il Tribunale, infatti, ha affermato che pur nella ovvia legittimità del diritto di difesa, nel caso di specie, lo Studio Fantini Cusinato & Massalin è riuscito a dimostrare come la resistenza dell’assicurazione sia stata incauta ed avventata e così con colpa grave, “valendosi di espedienti di dubbia lealtà e correttezza, arrivando persino, ricorrendo all’opera di non meglio identificati ausiliari (presumibilmente investigatori assicurativi) a condizionare ex post la dichiarazione dell’altro conducente, al punto da farne risultare una (solo apparente) ritrattazione”.

La condanna al versamento di € 6.500.00 (simbolica) rappresenta una pronuncia importante tutta tesa a pretendere, sia nel processo che fuori dal processo, il rigoroso rispetto delle regole di correttezza e lealtà.

Una decisione che costituisce un baluardo di giustizia.

Tribunale Vicenza Sentenza n. 1966 del 30.09.2019

Con la Sentenza n. 1486/4/18 del 19.12.2018 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto accoglie l’impugnazione presentata dallo Studio Fantini – Cusinato & Massalin avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ebbe e determinare il reddito sintetico in oltre € 139.000,00 ai sensi dell’articolo 38 comma 4 del DPR 600/1973 e cioè attraverso il cosiddetto “spesometro”. La contribuente vicentina, affidato l’incarico allo Studio, riesce a dimostrare la totale infondatezza della pretesa Erariale attraverso una analitica e dettagliata ricostruzione documentale.

Con la decisione in commento, la CTR del Veneto evidenzia come “in punto ricostruzione sintetica del reddito operata dall’Ufficio si ritiene che le argomentazioni dedotte dall’Agenzia delle Entrate non siano corrette e tali da giustificare la rideterminazione operata e che fondate siano le doglianze dell’appellante laddove lamenta il mancato confronto con i dati documentali offerti in produzione.
La valutazione comparativa sintetica operata dall’Ufficio e la documentazione prodotta dal contribuente porta a ritenere fondate le giustificazioni offerte dalla parte ed in particolare la provenienza da redditi diversi da quelli ipoteticamente formatesi nell’anno di imposta preso in considerazione.
La analitica ricostruzione offerta risulta così pienamente convincente e, d’altra parte, l’Ufficio nelle proprie deduzioni sembra omettere la rivalutazione proprio degli elementi aggiuntivi forniti dalla contribuente.”
La cartella nel frattempo emessa verrà integralmente sgravata.

CTR Veneto n. 1486-4-18