Per l’adozione del sequestro conservativo basta che il patrimonio dell’imputato sia attualmente insufficiente.

La Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso di un imputato, si è pronunciata sul sequestro conservativo richiesto ed ottenuto dallo Studio Legale Tributario Fantini – Cusinato & Massalin nei confronti dei vertici della Banca Popolare di Vicenza attualmente imputati nel procedimento penale pendente avanti il Tribunale di Vicenza. Lo Studio Legale, che assiste un gruppo di imprenditori danneggiati, ha ottenuto un importante risultato tappa fondamentale per assicurare l’effettività di un futuro risarcimento in favore dei propri assistiti.

Come è noto, la misura cautelare può essere adottata in presenza di un preciso pericolo nel senso specificamente indicato dall’art. 316 codice di procedura penale, vale a dire “se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’Erario dello Stato (…)” (comma 1), oppure “se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato (…)” (comma 2).

Con la sentenza in commento la Corte ha delineato le nozioni di mancanza e di dispersione, chiarendo che «può farsi riferimento alla “mancanza” di garanzie quando sussista la certezza dell’attuale insufficienza del patrimonio del debitore a far fronte interamente all’obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato. Può parlarsi invece di “dispersione” delle garanzie quando l’atteggiamento assunto dal debitore sia tale da far ipotizzare l’eventualità di un depauperamento di un patrimonio attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia. E’ evidente, allora, che in questo caso si debba fare riferimento al comportamento del debitore idoneo a non assicurare l’adempimento dell’obbligazione».

La Corte ha inoltre ricordato che “per l’adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore”.

Così argomentando la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto di aderire all’impostazione dello Studio Fantini – Cusinato & Massalin, accolta dal Tribunale di Vicenza, chiarendo che «punto cruciale nell’individuazione del periculum in mora è (…) il credito nei confronti dell’imputato: pertanto, per l’adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore».

In conclusione lo Studio Legale ha ottenuto l’autorevole conferma dalla Suprema Corte della fondatezza, portata e solidità del sequestro conservativo che assicurerà, in caso di condanna dei soggetti che verranno ritenuti responsabili del dissesto della Banca Popolare di Vicenza, un congruo ristoro dei danni subiti dagli ex soci.

Articolo 15.04.2020 Giornale di Vicenza