Con la Sentenza n. 1486/4/18 del 19.12.2018 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto accoglie l’impugnazione presentata dallo Studio Fantini – Cusinato & Massalin avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ebbe e determinare il reddito sintetico in oltre € 139.000,00 ai sensi dell’articolo 38 comma 4 del DPR 600/1973 e cioè attraverso il cosiddetto “spesometro”. La contribuente vicentina, affidato l’incarico allo Studio, riesce a dimostrare la totale infondatezza della pretesa Erariale attraverso una analitica e dettagliata ricostruzione documentale.

Con la decisione in commento, la CTR del Veneto evidenzia come “in punto ricostruzione sintetica del reddito operata dall’Ufficio si ritiene che le argomentazioni dedotte dall’Agenzia delle Entrate non siano corrette e tali da giustificare la rideterminazione operata e che fondate siano le doglianze dell’appellante laddove lamenta il mancato confronto con i dati documentali offerti in produzione.
La valutazione comparativa sintetica operata dall’Ufficio e la documentazione prodotta dal contribuente porta a ritenere fondate le giustificazioni offerte dalla parte ed in particolare la provenienza da redditi diversi da quelli ipoteticamente formatesi nell’anno di imposta preso in considerazione.
La analitica ricostruzione offerta risulta così pienamente convincente e, d’altra parte, l’Ufficio nelle proprie deduzioni sembra omettere la rivalutazione proprio degli elementi aggiuntivi forniti dalla contribuente.”
La cartella nel frattempo emessa verrà integralmente sgravata.

CTR Veneto n. 1486-4-18