Prima casa: non perde lo sconto fiscale chi costruisce una nuova unità entro un anno
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13550 depositata il 01.07.2016 accoglie l’impostazione difensiva dello Studio Legale & Tributario Fantini – Cusinato che ha difeso un contribuente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate
Non decade dall’agevolazione “prima casa” il contribuente che, prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, venda la casa acquistata con il beneficio fiscale e che, nell’anno successivo alla vendita, si costruisca una nuova “prima casa”.
La tesi si giustifica per l’intento di non voler creare disparità di trattamento tra il caso di chi effettua il reinvestimento del ricavato dalla vendita di una abitazione acquistando la titolarità di un’altra “abitazione principale” mediante un’attività negoziale e il caso di chi invece vi provvede direttamente mediante un’attività “materiale”, e cioè costruendo la casa su un terreno di sua proprietà (non rileva che l’area sia acquistata prima o dopo la vendita né rileva che si tratti di un acquisto a titolo oneroso o di un acquisto a titolo gratuito).
La Suprema Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dello Studio Fantini – Cusinato, ha ritenuto soddisfatto l’onere di legge laddove il contribuente, entro un anno dall’alienazione del primo immobile per il quale ne aveva fruito, abbia a realizzare su un proprio terreno un fabbricato, dando poi concreta attuazione al proposito di adibirvi effettivamente la propria abitazione principale.
La Cassazione ha dunque annullato i provvedimenti impositivi emessi dell’Agenzia delle Entrate la quale è stata condannata alla refusione delle spese legali.
Pubblicato in: “Edilizia e Territorio” – Quotidiano del Sole 24 Ore del 04.07.2016