Lo studio legale Fantini – Cusinato ha difeso una società contro la Banca Popolare di Vicenza. Sentenza n. 2175 del 30.11.2016 Tribunale di Vicenza

Il Tribunale di Vicenza accoglie l’opposizione presentata dallo Studio Fantini – Cusinato avverso un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di circa € 300.000,00, somma di fatto costituita dal differenziale negativo relativo all’estinzione di operazioni su derivati finanziari.

La società, affidato l’incarico allo studio Fantini – Cusinato per interporre opposizione, ottiene in prima battuta l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.

Successivamente, con la sentenza in commento, il Tribunale statuisce, tra l’altro, che “(…) la Banca , quale intermediario finanziario, avrebbe con dette operazioni poco ragionevolmente consentito alla società di investire in strumenti di carattere eminentemente o esclusivamente speculativi (poco più di una scommessa sull’andamento dei mercati finanziari e sulle oscillazioni dei tassi) in netta discrasia rispetto alle esigenze di copertura dei rischi di oscillazione dei tassi riferiti all’indebitamento della cliente”.

E ancora: “(…) la Banca non ha – nei fatti- fornito prova di aver adeguatamente e puntualmente osservato le prescrizioni di legge (…)”.

Conclusivamente la Banca è stata ritenuta responsabile per aver fatto sottoscrivere tali operazioni alla società assistita, con conseguente quasi integrale annullamento del debito originariamente ingiunto.

Leggi: Il Giornale di Vicenza del 12.02.2017

La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza con sentenza n. 798/16 depositata il 20.07.2016 accoglie il ricorso dello Studio Legale & Tributario Fantini – Cusinato che ha difeso una impresa di costruzioni in crisi.

La pregevole sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza offre lo spunto per esaminare due rilevanti questioni pratiche attinenti gli accertamenti fondati sugli studi di settore, vale a dire il significato da attribuire al presupposto delle «gravi incongruenze» e la possibilità di argomentarne l’insussistenza invocando la congiuntura economica sfavorevole.
E’ il caso affrontato e risolto positivamente dallo Studio Legale Fantini – Cusinato che, nell’interesse di una importante impresa di costruzioni dell’Alto Vicentino, ha dimostrato come la grave situazione economica che ha colpito il settore immobiliare, e dunque anche la società contribuente, non doveva portare all’ utilizzazione degli Studi di Settore in sede di accertamento fiscale.
Tale illegittimità è stata accertata dal Giudice Tributario che ha annullato l’avviso di accertamento, condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di causa.

Scarica l’articolo: Il Giornale di Vicenza del 01.10.2016- “Impresa in crisi ha sconfitto il Fisco”

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13550 depositata il 01.07.2016 accoglie l’impostazione difensiva dello Studio Legale & Tributario Fantini – Cusinato che ha difeso un contribuente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate

Non decade dall’agevolazione “prima casa” il contribuente che, prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, venda la casa acquistata con il beneficio fiscale e che, nell’anno successivo alla vendita, si costruisca una nuova “prima casa”.

La tesi si giustifica per l’intento di non voler creare disparità di trattamento tra il caso di chi effettua il reinvestimento del ricavato dalla vendita di una abitazione acquistando la titolarità di un’altra “abitazione principale” mediante un’attività negoziale e il caso di chi invece vi provvede direttamente mediante un’attività “materiale”, e cioè costruendo la casa su un terreno di sua proprietà (non rileva che l’area sia acquistata prima o dopo la vendita né rileva che si tratti di un acquisto a titolo oneroso o di un acquisto a titolo gratuito).

La Suprema Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dello Studio Fantini – Cusinato, ha ritenuto soddisfatto l’onere di legge laddove il contribuente, entro un anno dall’alienazione del primo immobile per il quale ne aveva fruito, abbia a realizzare su un proprio terreno un fabbricato, dando poi concreta attuazione al proposito di adibirvi effettivamente la propria abitazione principale.

La Cassazione ha dunque annullato i provvedimenti impositivi emessi dell’Agenzia delle Entrate la quale è stata condannata alla refusione delle spese legali.

 

Pubblicato in: “Edilizia e Territorio” – Quotidiano del Sole 24 Ore del 04.07.2016