Illegittimità dei derivati finanziari. Annullato il debito!
Lo studio legale Fantini – Cusinato ha difeso una società contro la Banca Popolare di Vicenza. Sentenza n. 2175 del 30.11.2016 Tribunale di Vicenza
Il Tribunale di Vicenza accoglie l’opposizione presentata dallo Studio Fantini – Cusinato avverso un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di circa € 300.000,00, somma di fatto costituita dal differenziale negativo relativo all’estinzione di operazioni su derivati finanziari.
La società, affidato l’incarico allo studio Fantini – Cusinato per interporre opposizione, ottiene in prima battuta l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.
Successivamente, con la sentenza in commento, il Tribunale statuisce, tra l’altro, che “(…) la Banca , quale intermediario finanziario, avrebbe con dette operazioni poco ragionevolmente consentito alla società di investire in strumenti di carattere eminentemente o esclusivamente speculativi (poco più di una scommessa sull’andamento dei mercati finanziari e sulle oscillazioni dei tassi) in netta discrasia rispetto alle esigenze di copertura dei rischi di oscillazione dei tassi riferiti all’indebitamento della cliente”.
E ancora: “(…) la Banca non ha – nei fatti- fornito prova di aver adeguatamente e puntualmente osservato le prescrizioni di legge (…)”.
Conclusivamente la Banca è stata ritenuta responsabile per aver fatto sottoscrivere tali operazioni alla società assistita, con conseguente quasi integrale annullamento del debito originariamente ingiunto.


La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza con sentenza n. 798/16 depositata il 20.07.2016 accoglie il ricorso dello Studio Legale & Tributario Fantini – Cusinato che ha difeso una impresa di costruzioni in crisi.