Società leader mondiale nell’automazione, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, scopre che il proprio dipendente ha rivelato / utilizzato files ed informazioni riservate; impiegato commerciale condannato!

Ricorderete l’articolo pubblicato sul nostro sito nel 2015, con il quale si segnalava il caso di una importante società veneta, assistita dallo studio Fantini – Cusinato – Massalin, che presentava denuncia / querela presso la Procura della Repubblica di Vicenza la quale procedeva con perquisizioni e sequestri. Ne scaturiva l’incidente probatorio disposto dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Vicenza -mediante perizia tecnica finalizzata alla copia forense dei files estratti dal materiale sequestrato (computer, chiavette USB, e-mail, etc.); operazione che ha consentito di dimostrare la mole di informazioni riservate / segrete copiate dal dipendente. La rapidità di quell’azione ha consentito la conservazione della prova del reato senz’altro utile nel futuro giudizio.

Orbene, il procedimento penale si è concluso lo scorso 14.06.2021 con la sentenza  di primo grado emessa -a carico dell’ex dipendente- dal Tribunale di Vicenza che lo ha condannato a tre mesi di reclusione ed al versamento di una provvisionale (acconto sul risarcimento dei danni) di euro 145.000,00 oltre alle spese processuali!

Il processo è stato articolato e complesso, ma ha consentito di dimostrate la grave violazione da parte dell’imputato dell’art. 622 del Codice Penale -Rivelazione di segreto professionale- il quale punisce “chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto…”. 

Il Tribunale si è riservato il deposito delle motivazioni della sentenza entro 90 giorni, che verranno pubblicate sul nostro sito.

Articolo Giornale di Vicenza 16.06.2021

Lo studio legale Fantini Cusinato & Massalin ottiene il sequestro giudiziario delle cambiali consegnate per la partecipazione ad un corso di formazione professionale organizzato da una nota società veneta. Ordinanza n. 6884 del 22.12.2020 Tribunale di Vicenza

Il Tribunale di Vicenza accoglie il ricorso promosso dallo Studio Fantini – Cusinato & Massalin a seguito del quale  ha attenuto il sequestro giudiziario di n. 18 cambiali fatte sottoscrivere al cliente, giovane alla ricerca di una formazione nel mondo dello spettacolo che gli potesse consentire futuri sbocchi professionali.

Pur essendo il contratto stato sottoscritto presso la sede della società, e dunque non risultando applicabile il Codice del Consumo, il Tribunale di Vicenza ha ritenuto legittimo il recesso formalizzato dallo studente il quale, resosi conto dell’entità dell’esborso economico (che in sede di sottoscrizione non gli venne prospettato), ebbe ad inviare lettera di recesso prima dell’inizio del corso.

Il Tribunale ha infatti chiarito che trovano applicazione “…le previsioni normative degli artt. 1372 e 1373 c.c. ed in particolare le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo per ultimo citato. Escluso, infatti, che nella fattispecie sia applicabile il primo comma dell’art. 1373 c.c. – non essendo stata convenzionalmente attribuita alla ricorrente, come già in precedenza evidenziato, la facoltà di recedere dal contratto dalla medesima sottoscritto – a parere del Giudicante trova, invece, applicazione la disciplina codicistica di cui al 2° comma dell’art. 1373 c.c., trattandosi di contratto di durata o di esecuzione continuata, in relazione al quale la ricorrente ha legittimamente esercitato il proprio recesso (…). Orbene, considerato che la ricorrente ha comunicato il proprio recesso in data 22.09.2020 (v. doc. 2 del fasc. della ricorrente), ossia dopo solo tre giorni dalla sottoscrizione del contratto, ritiene il Giudicante che sia conforme a giustizia e legittima la pretesa avanzata di sottoporre a sequestro le n. 18 cambiali tratte dalla medesima sottoscritte e consegnate alla società resistente”

La società è stata condannata anche  al rimborso delle spese legali.

Trattasi di una decisione importante che assicura adeguata tutela ai giovani maggiorenni, anche al di fuori dell’applicazione del Codice del Consumo.

Ordinanza n. 6884 del 22.12.2020- Tribunale Vicenza

È attualmente in atto una presa di coscienza di quelle che potrebbero essere le responsabilità legali connesse all’emergenza sanitaria in corso. Gli stessi Stati Uniti d’America in queste settimane hanno deciso di attivare una commissione d’inchiesta per accertare le responsabilità della pandemia.

Molte iniziative si stanno profilando soprattutto a livello internazionale (es: Stati Uniti, Gran Bretagna e India) contro il governo cinese ed organismi sanitari di tale nazione. Anche in Italia fanno capolino le prime isolate iniziative (es: di un Hotel di Cortina) contro le autorità di Pechino per presunte responsabilità nella diffusione del Covid-19 al di fuori dello stato.

Lo Studio Legale Fantini – Cusinato & Massalin ha costituito un gruppo di studio finalizzato a ricercare e valutare, in modo oggettivo e neutrale, la sussistenza o meno di responsabilità di tutti i soggetti, Enti, Autorità nazionali, internazionali e sovranazionali (OMS-WHO), per non aver agito tempestivamente e nel rispetto delle norme internazionali e per non aver da subito valorizzato l’allarme ad esempio sul contagio del virus da uomo a uomo.

Infatti, il tema non è tanto o non solo quello della tempestività delle comunicazioni all’OMS da parte della Cina, ma la gestione successiva da parte del medesimo Organismo internazionale il quale, stando ai rapporti prodotti in questi mesi, ha in verità elogiato le autorità cinesi per come sarebbero intervenute nel limitare l’epidemia; ma se fosse come afferma l’OMS allora lo “sguardo” circa le responsabilità non può non essere rivolto anche altrove.

Gli approfondimenti condotti dalla Studio Legale Fantini – Cusinato & Massalin hanno investito ed investono una molteplicità di fonti scientifiche, politiche e giuridiche prevalentemente internazionali (cinesi, americane ed inglesi) anche mediante tentativi di contatti diretti con l’OMS; ciò con l’obbiettivo di verificare se le paventate responsabilità siano in tutto o in parte riconducibili alle autorità cinesi, ovvero se le stesse vadano ricercate anche nei confronti di altri Enti.

Temi questi da analizzare, ma che allo stato portano già a ritenere come la catena delle responsabilità di quanto accaduto sia complessa e vada indagata in modo approfondito e non possa essere semplicisticamente attribuita al Paese in cui tutto è iniziato.

Lo Studio Legale sta attendendo documenti (di non agevole acquisizione) da Enti internazionali che potrebbero fare luce su questi passaggi e dunque delineare in modo oggettivo coloro che potranno essere in concreto destinatari di future azioni legali risarcitorie.

L’obbiettivo è di concludere la ricerca per poi passare alle iniziative giudiziali che, a prescindere da chi ne sarà il destinatario, avranno così solide basi documentali e giuridiche con la finalità di richiedere il risarcimento in favore degli imprenditori italiani che hanno subito danni per la forzata chiusura e/o rallentamento dell’attività.

 

Per l’adozione del sequestro conservativo basta che il patrimonio dell’imputato sia attualmente insufficiente.

La Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso di un imputato, si è pronunciata sul sequestro conservativo richiesto ed ottenuto dallo Studio Legale Tributario Fantini – Cusinato & Massalin nei confronti dei vertici della Banca Popolare di Vicenza attualmente imputati nel procedimento penale pendente avanti il Tribunale di Vicenza. Lo Studio Legale, che assiste un gruppo di imprenditori danneggiati, ha ottenuto un importante risultato tappa fondamentale per assicurare l’effettività di un futuro risarcimento in favore dei propri assistiti.

Come è noto, la misura cautelare può essere adottata in presenza di un preciso pericolo nel senso specificamente indicato dall’art. 316 codice di procedura penale, vale a dire “se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’Erario dello Stato (…)” (comma 1), oppure “se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato (…)” (comma 2).

Con la sentenza in commento la Corte ha delineato le nozioni di mancanza e di dispersione, chiarendo che «può farsi riferimento alla “mancanza” di garanzie quando sussista la certezza dell’attuale insufficienza del patrimonio del debitore a far fronte interamente all’obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato. Può parlarsi invece di “dispersione” delle garanzie quando l’atteggiamento assunto dal debitore sia tale da far ipotizzare l’eventualità di un depauperamento di un patrimonio attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia. E’ evidente, allora, che in questo caso si debba fare riferimento al comportamento del debitore idoneo a non assicurare l’adempimento dell’obbligazione».

La Corte ha inoltre ricordato che “per l’adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore”.

Così argomentando la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto di aderire all’impostazione dello Studio Fantini – Cusinato & Massalin, accolta dal Tribunale di Vicenza, chiarendo che «punto cruciale nell’individuazione del periculum in mora è (…) il credito nei confronti dell’imputato: pertanto, per l’adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore».

In conclusione lo Studio Legale ha ottenuto l’autorevole conferma dalla Suprema Corte della fondatezza, portata e solidità del sequestro conservativo che assicurerà, in caso di condanna dei soggetti che verranno ritenuti responsabili del dissesto della Banca Popolare di Vicenza, un congruo ristoro dei danni subiti dagli ex soci.

Articolo 15.04.2020 Giornale di Vicenza

Lo studio legale Fantini Cusinato & Massalin ha difeso un assicurato contro una nota compagnia di assicurazioni. Sentenza n. 1966 del 30.09.2019 Tribunale di Vicenza

Il Tribunale di Vicenza accoglie l’azione presentata dallo Studio Fantini – Cusinato & Massalin finalizzata ad ottenere il pagamento dell’indennizzo spettante all’assicurato pari ad oltre 130.000,00 euro; indennità riconosciuta dal Tribunale di Vicenza come integralmente dovuta dalla compagnia di assicurazione.

La particolarità della decisione assunta dal Tribunale riguarda altresì la specifica condanna dell’assicurazione al risarcimento del danno da lite temeraria (art. 96 codice di procedura civile).

Il Tribunale, infatti, ha affermato che pur nella ovvia legittimità del diritto di difesa, nel caso di specie, lo Studio Fantini Cusinato & Massalin è riuscito a dimostrare come la resistenza dell’assicurazione sia stata incauta ed avventata e così con colpa grave, “valendosi di espedienti di dubbia lealtà e correttezza, arrivando persino, ricorrendo all’opera di non meglio identificati ausiliari (presumibilmente investigatori assicurativi) a condizionare ex post la dichiarazione dell’altro conducente, al punto da farne risultare una (solo apparente) ritrattazione”.

La condanna al versamento di € 6.500.00 (simbolica) rappresenta una pronuncia importante tutta tesa a pretendere, sia nel processo che fuori dal processo, il rigoroso rispetto delle regole di correttezza e lealtà.

Una decisione che costituisce un baluardo di giustizia.

Tribunale Vicenza Sentenza n. 1966 del 30.09.2019

Con la Sentenza n. 1486/4/18 del 19.12.2018 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto accoglie l’impugnazione presentata dallo Studio Fantini – Cusinato & Massalin avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ebbe e determinare il reddito sintetico in oltre € 139.000,00 ai sensi dell’articolo 38 comma 4 del DPR 600/1973 e cioè attraverso il cosiddetto “spesometro”. La contribuente vicentina, affidato l’incarico allo Studio, riesce a dimostrare la totale infondatezza della pretesa Erariale attraverso una analitica e dettagliata ricostruzione documentale.

Con la decisione in commento, la CTR del Veneto evidenzia come “in punto ricostruzione sintetica del reddito operata dall’Ufficio si ritiene che le argomentazioni dedotte dall’Agenzia delle Entrate non siano corrette e tali da giustificare la rideterminazione operata e che fondate siano le doglianze dell’appellante laddove lamenta il mancato confronto con i dati documentali offerti in produzione.
La valutazione comparativa sintetica operata dall’Ufficio e la documentazione prodotta dal contribuente porta a ritenere fondate le giustificazioni offerte dalla parte ed in particolare la provenienza da redditi diversi da quelli ipoteticamente formatesi nell’anno di imposta preso in considerazione.
La analitica ricostruzione offerta risulta così pienamente convincente e, d’altra parte, l’Ufficio nelle proprie deduzioni sembra omettere la rivalutazione proprio degli elementi aggiuntivi forniti dalla contribuente.”
La cartella nel frattempo emessa verrà integralmente sgravata.

CTR Veneto n. 1486-4-18

Lo studio legale Fantini – Cusinato ha assistito una impresa di costruzioni contro il sequestro di danaro disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per il tramite dalla Guardia di Finanza.

Lo studio legale e tributario Fantini Cusinato vede accolto dal Tribunale Penale del Riesame di Vicenza il ricorso avverso il sequestro di circa euro 140.000,00. Il sequestro è stato disposto dalla Procura di Vicenza a carico di una importante impresa edile del vicentino che si era avvalsa della procedura di voluntary disclosure e che la Procura, nonché la Guardia di Finanza, avevano ritenuto “incompleta” chiedendo così il sequestro per equivalente delle presunte imposte non versate.

Attraverso una minuziosa ricostruzione dei fatti e la corretta applicazione delle norme che disciplinano la materia, il Tribunale di Vicenza ha accolto la tesi dello studio legale e tributario Fantini – Cusinato disponendo l’immediato dissequestro delle somme.

In un mese il denaro sequestrato è quindi tornato nella piena disponibilità dell’impresa.

Leggi: Il Giornale di Vicenza del 07.12.2017

Lo studio legale Fantini – Cusinato ha difeso una società contro la Banca Popolare di Vicenza. Sentenza n. 2175 del 30.11.2016 Tribunale di Vicenza

Il Tribunale di Vicenza accoglie l’opposizione presentata dallo Studio Fantini – Cusinato avverso un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di circa € 300.000,00, somma di fatto costituita dal differenziale negativo relativo all’estinzione di operazioni su derivati finanziari.

La società, affidato l’incarico allo studio Fantini – Cusinato per interporre opposizione, ottiene in prima battuta l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.

Successivamente, con la sentenza in commento, il Tribunale statuisce, tra l’altro, che “(…) la Banca , quale intermediario finanziario, avrebbe con dette operazioni poco ragionevolmente consentito alla società di investire in strumenti di carattere eminentemente o esclusivamente speculativi (poco più di una scommessa sull’andamento dei mercati finanziari e sulle oscillazioni dei tassi) in netta discrasia rispetto alle esigenze di copertura dei rischi di oscillazione dei tassi riferiti all’indebitamento della cliente”.

E ancora: “(…) la Banca non ha – nei fatti- fornito prova di aver adeguatamente e puntualmente osservato le prescrizioni di legge (…)”.

Conclusivamente la Banca è stata ritenuta responsabile per aver fatto sottoscrivere tali operazioni alla società assistita, con conseguente quasi integrale annullamento del debito originariamente ingiunto.

Leggi: Il Giornale di Vicenza del 12.02.2017

La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza con sentenza n. 798/16 depositata il 20.07.2016 accoglie il ricorso dello Studio Legale & Tributario Fantini – Cusinato che ha difeso una impresa di costruzioni in crisi.

La pregevole sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza offre lo spunto per esaminare due rilevanti questioni pratiche attinenti gli accertamenti fondati sugli studi di settore, vale a dire il significato da attribuire al presupposto delle «gravi incongruenze» e la possibilità di argomentarne l’insussistenza invocando la congiuntura economica sfavorevole.
E’ il caso affrontato e risolto positivamente dallo Studio Legale Fantini – Cusinato che, nell’interesse di una importante impresa di costruzioni dell’Alto Vicentino, ha dimostrato come la grave situazione economica che ha colpito il settore immobiliare, e dunque anche la società contribuente, non doveva portare all’ utilizzazione degli Studi di Settore in sede di accertamento fiscale.
Tale illegittimità è stata accertata dal Giudice Tributario che ha annullato l’avviso di accertamento, condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di causa.

Scarica l’articolo: Il Giornale di Vicenza del 01.10.2016- “Impresa in crisi ha sconfitto il Fisco”

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13550 depositata il 01.07.2016 accoglie l’impostazione difensiva dello Studio Legale & Tributario Fantini – Cusinato che ha difeso un contribuente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate

Non decade dall’agevolazione “prima casa” il contribuente che, prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, venda la casa acquistata con il beneficio fiscale e che, nell’anno successivo alla vendita, si costruisca una nuova “prima casa”.

La tesi si giustifica per l’intento di non voler creare disparità di trattamento tra il caso di chi effettua il reinvestimento del ricavato dalla vendita di una abitazione acquistando la titolarità di un’altra “abitazione principale” mediante un’attività negoziale e il caso di chi invece vi provvede direttamente mediante un’attività “materiale”, e cioè costruendo la casa su un terreno di sua proprietà (non rileva che l’area sia acquistata prima o dopo la vendita né rileva che si tratti di un acquisto a titolo oneroso o di un acquisto a titolo gratuito).

La Suprema Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dello Studio Fantini – Cusinato, ha ritenuto soddisfatto l’onere di legge laddove il contribuente, entro un anno dall’alienazione del primo immobile per il quale ne aveva fruito, abbia a realizzare su un proprio terreno un fabbricato, dando poi concreta attuazione al proposito di adibirvi effettivamente la propria abitazione principale.

La Cassazione ha dunque annullato i provvedimenti impositivi emessi dell’Agenzia delle Entrate la quale è stata condannata alla refusione delle spese legali.

 

Pubblicato in: “Edilizia e Territorio” – Quotidiano del Sole 24 Ore del 04.07.2016